La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3682 del 13 febbraio 2025 ha ribadito che l’amministrazione finanziaria non può legittimamente contestare l’originaria inesistenza di un prestito infruttifero infragruppo a titolo di sopravvenienza attiva prevista dall'art. 88 del TUIR.
La decisione ha evidenziato che una sopravvenienza attiva si configura solo se c'è stata una passività realmente iscritta in precedenti bilanci e successivamente risultata inesistente per eventi sopravvenuti. La mera dichiarazione di inesistenza di un credito, priva di prova concreta, non giustifica l'applicazione dell'art. 88 del TUIR. Pertanto, non si tratterebbe più correttamente di una variazione di una passività già esistente, bensì dell’accertamento di una situazione originariamente inesistente.
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità sul punto ha già statuito che il concetto di sopravvenienza attiva implica che una spesa, una perdita o una passività, già iscritta in bilancio, sia reale ed esistente, e che successivamente, per qualsiasi ragione, prevedibile o imprevedibile, la sua operatività od effettività sia venuta meno, od anche che abbia subìto una variazione quantitativa favorevole al contribuente. Di contro, non configura una sopravvenienza attiva una posta passiva (spesa o perdita o qualsiasi altra passività) iscritta in un determinato bilancio, ancorché inesistente o insussistente. In tal caso, precisa la Corte, la circostanza che i bilanci degli esercizi successivi siano indirettamente influenzati dalla falsità o insussistenza della perdita o passività già iscritta nulla toglie al fatto oggettivo che gli effetti tributari della passività indebitamente iscritta si siano già realizzati in relazione all'esercizio in cui la perdita è stata rilevata.
Per l’effetto, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, richiamando e confermando l’orientamento di legittimità che ha statuito l’inapplicabilità dell'art. 88 del TUIR in assenza di una vera e propria passività contabilizzata.
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