31/3/2025

Riammissione alla rottamazione-quater

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025 ha reso disponibile l’applicativo telematico per la presentazione delle domande per la riammissione alla rottamazione-quater dei ruoli, il cui termine di scadenza è fissato al 30 aprile 2025. Contestualmente ha pubblicate alcune FAQ per chiarire gli aspetti principali di tale strumento di definizione agevolata.

Come noto, la rottamazione-quater ha consentito ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, e aggio.

Mediante l’articolo 3-bis del DL 202/2024 (convertito dalla L. 15/2025) è stata accordata ai contribuenti già ammessi alla definizione agevolata e che alla data del 31 dicembre 2024 risultano decaduti da tale definizione la possibilità di essere riammessi alla rottamazione-quater.

Attraverso la riammissione i contribuenti decaduti recuperano i benefici originariamente previsti dalla rottamazione-quater tra cui lo stralcio degli interessi, delle sanzioni tributarie e contributive nonché degli oneri di riscossione.

Secondo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle FAQ dell’11 marzo 2025 possono riaccedere a tale definizione i contribuenti che sono decaduti entro il 31 dicembre 2024 per insufficiente, tardivo od omesso pagamento di una o più rate, inclusi coloro che, pur avendo presentato la domanda, non hanno effettuato alcun versamento. Di contro, non possono accedere alla riammissione alla rottamazione coloro che fino alla data del 31 dicembre 2024 hanno pagato nei termini le rate previste per la definizione o che, pur avendole versate tardivamente, lo hanno fatto entro il limite di tolleranza di cinque giorni.

Al fine di essere riammessi alla rottamazione è necessario presentare un’apposita domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la propria area riservata oppure compilando l’apposito form pubblicato sul sito e allegando la documentazione ivi richiesta, entro il 30 aprile 2025.

Nella domanda di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto. In particolare, il contribuente potrà scegliere di versare quanto dovuto in un’unica rata in scadenza il 31 luglio 2025 oppure in un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

In ogni caso alle somme da corrispondere saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Mediante le FAQ l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha altresì chiarito che la riammissione non costituisce una nuova rottamazione, bensì una possibilità di “riammissione” alla precedente definizione agevolata. Pertanto, potranno essere inseriti nella domanda di riammissione esclusivamente i debiti già contenuti nella “comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all’adesione alla rottamazione-quater.

Una volta presentata la domanda di riammissione l’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2025 una nuova “comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere nonché il piano di pagamento delle rate.

In caso di accoglimento della domanda di riammissione, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto anche di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati dopo la decadenza della rottamazione. Tuttavia, come precisato dall’Agente della riscossione, non tutti gli importi versati successivamente alla decadenza della rottamazione saranno scomputati dalle somme dovute, ma solo la quota parte imputata a titolo di "capitale". Ed infatti, la decadenza dalla definizione agevolata comporta automaticamente il ripristino del debito residuo dovuto, comprensivo anche di "sanzioni" e "interessi". Per l’effetto, gli eventuali pagamenti operati dopo la decadenza sono considerati a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che tuttavia include, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale", anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Le eventuali rateizzazioni concesse dopo la decadenza dalla definizione saranno sospese dopo la presentazione della domanda di riammissione fino alla scadenza della prima o unica rata prevista per il 13 luglio 2025 e a tale data le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla rottamazione-quater saranno automaticamente revocate.

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla rottamazione-quater, non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non potranno essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo, inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#rottamazione #riammisisone #riscossione

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