Con la Risposta a interpello n. 79 del 21 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al momento in cui sorge, per il creditore, il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972, nel caso in cui il debitore abbia presentato un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.
L’Agenzia ha confermato che, in assenza di una norma specifica che includa tale istituto tra le “procedure concorsuali” ai fini IVA, il diritto alla variazione resta subordinato alla conclusione dell’accordo, e quindi matura con il decreto di omologa del piano da parte del tribunale.
Nel caso specifico, dunque, l’Ufficio ha ritenuto corretto che:
i) la nota di credito può essere emessa a partire dal 2025, anno in cui interviene l’omologa del piano;
ii) l’importo da indicare nella nota sia quello effettivamente falcidiato dal piano;
iii) resta fermo l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento qualora, successivamente, il corrispettivo venga pagato in tutto o in parte.
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