31/3/2025

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 78 del 20 marzo 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 78/2025, ha fornito chiarimenti in merito al tema delle valutazioni delle criptovalute.

La Società Istante Alfa S.p.A., una banca, ha posto il quesito avente ad oggetto la corretta applicazione del comma 3-bis dell’art. 110 del TUIR, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, laddove prevede che “in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico” in relazione alla disciplina di cui all’art. 92 TUIR, laddove invece prevede, al comma 1 primo periodo, che “Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.”, posto che la Banca ha qualificato contabilmente le criptovalute come beni immateriali che soddisfano la definizione di rimanenze e rientrano nei beni-merce di cui all’art. 85 lett. a) del TUIR.

I dubbi posti dall’Istante riguardano la disposizione derogatoria ed, in particolare:

  • se la deroga debba intendersi come generale all’intera disciplina di cui all’art. 92 del TUIR;
  • se la deroga comporti esclusivamente l’irrilevanza di valutazioni riconducibili all’adeguamento del costo medio ponderato (utilizzato dalla Società Istante nella gestione del magazzino contabile) al fair value (utilizzato per la redazione del bilancio);
  • se vi è la possibilità di fare riferimento, ai fini delle modalità di determinazione delle componenti da realizzo fiscalmente rilevanti derivanti dall’attività di trading di criptovalute, al criterio del costo medio ponderato anche se le cripto-attività sono iscritte in bilancio al fair value al netto dei costi di vendita.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, ha preliminarmente effettuato un inquadramento della natura delle criptovalute. Le criptovalute rappresentano una categoria specifica di cripto-attività e, in particolare, una moneta “virtuale” alternativa a quella tradizionale. La loro circolazione si fonda sull’accettazione volontaria degli operatori di mercato che, sulla base della fiducia, ricevono come corrispettivo dello scambio di beni e servizi tale moneta virtuale, riconoscendone dunque il valore di scambio. Si tratta di un sistema di pagamento decentralizzato che utilizza una rete peer to peer e non è soggetto ad alcuna disciplina regolamentare né ad un’Autorità monetaria centrale. Inoltre, le criptovalute hanno natura digitale essendo utilizzate su dispositivi elettronici, i c,d, wallet o “portafogli elettronici”, che sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare.

Quanto all’interpretazione del comma 3-bis dell’art. 110 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate, anzitutto, ha evidenziato che la ratio della novella si rinviene nella relazione illustrativa al disegno di Legge di Bilancio 2023, vale a dire “evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-­attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto­-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-­attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.”

La soluzione accolta dall’Agenzia delle Entrate è, dunque, quella di ritenere il comma 3-bis una deroga in toto all’applicazione dell’art. 92 TUIR. Infatti, la norma ha disposto l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura dell’esercizio, “in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo”. Tra tali componenti sarebbero ricompresi quelli derivanti dai criteri di quantificazione del magazzino previsti sia dall’art. 2426, comma 1, nn. 9) e 10) c.c. sia dall’art. 92 TUIR perché rientranti a tutti gli effetti nella categoria delle modalità di valutazione delle rimanenze finali. Pertanto, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente, il contribuente dovrà operare in dichiarazione delle variazioni, in aumento o in diminuzione, al fine di neutralizzare gli effetti sul reddito di esercizio.

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