L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 78/2025, ha fornito chiarimenti in merito al tema delle valutazioni delle criptovalute.
La Società Istante Alfa S.p.A., una banca, ha posto il quesito avente ad oggetto la corretta applicazione del comma 3-bis dell’art. 110 del TUIR, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, laddove prevede che “in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico” in relazione alla disciplina di cui all’art. 92 TUIR, laddove invece prevede, al comma 1 primo periodo, che “Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.”, posto che la Banca ha qualificato contabilmente le criptovalute come beni immateriali che soddisfano la definizione di rimanenze e rientrano nei beni-merce di cui all’art. 85 lett. a) del TUIR.
I dubbi posti dall’Istante riguardano la disposizione derogatoria ed, in particolare:
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, ha preliminarmente effettuato un inquadramento della natura delle criptovalute. Le criptovalute rappresentano una categoria specifica di cripto-attività e, in particolare, una moneta “virtuale” alternativa a quella tradizionale. La loro circolazione si fonda sull’accettazione volontaria degli operatori di mercato che, sulla base della fiducia, ricevono come corrispettivo dello scambio di beni e servizi tale moneta virtuale, riconoscendone dunque il valore di scambio. Si tratta di un sistema di pagamento decentralizzato che utilizza una rete peer to peer e non è soggetto ad alcuna disciplina regolamentare né ad un’Autorità monetaria centrale. Inoltre, le criptovalute hanno natura digitale essendo utilizzate su dispositivi elettronici, i c,d, wallet o “portafogli elettronici”, che sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare.
Quanto all’interpretazione del comma 3-bis dell’art. 110 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate, anzitutto, ha evidenziato che la ratio della novella si rinviene nella relazione illustrativa al disegno di Legge di Bilancio 2023, vale a dire “evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.”
La soluzione accolta dall’Agenzia delle Entrate è, dunque, quella di ritenere il comma 3-bis una deroga in toto all’applicazione dell’art. 92 TUIR. Infatti, la norma ha disposto l’irrilevanza fiscale di tutti i componenti, positivi e negativi, risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura dell’esercizio, “in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo”. Tra tali componenti sarebbero ricompresi quelli derivanti dai criteri di quantificazione del magazzino previsti sia dall’art. 2426, comma 1, nn. 9) e 10) c.c. sia dall’art. 92 TUIR perché rientranti a tutti gli effetti nella categoria delle modalità di valutazione delle rimanenze finali. Pertanto, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente, il contribuente dovrà operare in dichiarazione delle variazioni, in aumento o in diminuzione, al fine di neutralizzare gli effetti sul reddito di esercizio.
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