La Cassazione, con l’ordinanza n. 7154/2025, si è pronunciata sul tema della sanzionabilità della compensazione di un credito IVA stabilendo che la mancanza del visto di conformità del professionista abilitato non costituisce né una violazione “sostanziale” né “formale” bensì una violazione “meramente formale” e, dunque, il contribuente non è sanzionabile.
Nel caso di specie, la Società Agricola Alfa S.r.l., nella dichiarazione M.U. 2013, aveva utilizzato in compensazione un credito IVA violando due disposizioni: l’art. 17, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 241/97, nella versione vigente ratione temporis, per aver utilizzato il credito in compensazione anticipatamente rispetto al termine indicato nel medesimo articolo; l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. n. 78/2009 laddove prevedeva, nella versione vigente ratione temporis, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito il principio già espresso in materia di sanzioni amministrative tributarie, secondo cui, al fine di distinguere tra violazioni “formali” e “sostanziali”, occorre accertare in concreto se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo (Cass. n. 16450 del 2021). Infatti, le violazioni tributarie si qualificano come “sostanziali” quando incidono sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, come “formali” quando pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo ma senza incidere sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento ed infine come “meramente formali” quando non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo né influenzano la determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento. Solo le violazioni “meramente formali” sono caratterizzate da inoffensività, stante il discrimine tra violazione “formale” e violazione “meramente formale” nella valutazione concreta dell’idoneità ex ante della condotta a recare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (Cass. n. 28938 del 2020).
Partendo da tali affermazioni, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la violazione dell’art. 17, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 241/97, derivante dalla compensazione di credito IVA superiore a 5.000 euro effettuata in anticipo rispetto al termine previsto dalla norma nella sua formulazione vigente ratione temporis, costituisce una violazione “sostanziale” equivalendo ad un omesso versamento d’imposta pari al credito d’imposta compensato, che, seppur esistente, è effettuato in assenza dei presupposti di legge e comporta l’applicazione del trattamento sanzionatorio per omesso/tardivo versamento ex art. 13 D.Lgs. 471/97.
Di contro, relativamente alla violazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. n. 78/2009, la Cassazione ha precisato che, considerato lo scopo del visto di conformità richiesto per la compensazione dei crediti d’imposta di assicurare un controllo anticipato sull’esistenza e spettanza del credito compensabile ad opera di un professionista abilitato, «l’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore. Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto». Non essendo equiparabile ad un omesso versamento e costituendo una violazione “meramente formale”, essa non è punibile per assenza di offensività della condotta.
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