Con l’ordinanza n. 7048 del 17 marzo 2025 la Suprema Corte si è pronunciata sulla spettanza della riduzione della base imponibile dell’IMU nella misura del cinquanta per cento nel caso di inagibilità dell’immobile.
In particolare, come noto, l’art. 1, comma 747, della legge n. 160 del 2019 prevede espressamente che “la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: ...b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”.
Nel caso di specie, il contribuente domandava il riconoscimento del beneficio fiscale in quanto, sebbene non avesse provveduto a comunicare al Comune di Roma lo stato di inagibilità dell’immobile mediante dichiarazione formale, il Comune era comunque a conoscenza di tale stato alla luce delle pratiche presentate per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso dell’immobile cui erano state allegate le fotografie che comprovavano l’inagibilità del fabbricato.
Di contro, il Comune opponeva che per fruire della riduzione della base imponibile ai fini IMU fosse necessaria la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione formale di inagibilità.
Tanto premesso, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, ha affermato la spettanza della riduzione della base imponibile dell’IMU nella misura del cinquanta per cento in caso di inagibilità dell’immobile anche in assenza della presentazione della formale dichiarazione di inagibilità qualora il Comune conosca lo stato di inagibilità dell’immobile per altri atti ad esso formalmente noti. Ed infatti, secondo la giurisprudenza elaborata sul punto dalla Suprema Corte “in tema di IMU e nell' ipotesi di immobile inagibile, l' imposta va ridotta … nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune".
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