Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19339 del 15 luglio 2024

Con ordinanza n. 19339/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’amministrazione...

Con l’ordinanza n. 19339 del 15 luglio 2024, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell’efficacia soggettiva dell’accertamento con adesione.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza di appello tramite cui è stato affermato che è l’associazione sportiva, e non il legale rappresentate p.t., il solo soggetto da chiamare in causa allorquando vi sia stata inottemperanza all’accordo di adesione al pvc.

L’Amministrazione finanziaria, nel presentare ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, nonché degli artt. 38 e 2697 c.c. In particolare, secondo l’Ufficio, il giudice regionale ha errato nell’escludere l’applicazione dei principi della responsabilità solidale ex art. 38 c.c. nei confronti dell’allora legale rappresentante dell’associazione, tanto più ove si consideri la partecipazione dello stesso alle operazioni di verifica.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, può avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente”.

Ne discende che il coobbligato non può rispondere del credito erariale accertato a seguito di verifica quando abbia manifestato contrarietà alla definizione con adesione e non sia stato messo in condizione di contestare la pretesa erariale.

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