Con l’ordinanza n. 14064 del 21 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di ricorrere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale da parte del contribuente, a presunzioni c.d. supersemplici.
Tale questione scaturisce dal rigetto, sia in primo che in secondo grado, di un ricorso relativo a un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, tramite cui l’Amministrazione finanziaria aveva accertato in capo al contribuente un reddito non dichiarato riconducibile all’attività di agente svolta presso una società.
Ricorrendo per cassazione, il contribuente ha contestato il fatto che il giudice di appello non avesse riconosciuto i costi sostenuti per l’esercizio della suddetta attività professionale, nonostante l’accertamento in via induttiva dei ricavi.
Le suesposta censura ha trovato accoglimento presso la Corte di cassazione, la quale ha chiarito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'articolo 38 (accertamento sintetico) o nell'articolo 39 (accertamento induttivo), bensì nell'articolo 41 del Dpr 600/1973 (accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva (Cass. n. 1507 del 20/01/2017)”.
Ed infatti, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha determinato d’ufficio il reddito del contribuente utilizzando i dati trasmessi dalla società committente. Tuttavia, nell’eseguire tale operazione, non ha considerato i costi relativi ai ricavi accertati, i quali, anche in assenza di indicazioni fornite dal contribuente, dovevano essere determinati induttivamente.
La Corte, così argomentando, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, cassando la sentenza di appello e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
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