Il d.l. 39/2024 ha riaperto i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale con riferimento alle violazioni commesse sino all’anno 2021 e e ha altresì posticipato i termini per fruire del medesimo istituto con riferimento alle violazioni commesse nell’anno 2022.
Nel dettaglio, con i commi 6 e 7 dell’art. 7 è stato differito al 31 maggio 2024 il termine per il pagamento delle prime cinque rate delle somme dovute e per la rimozione delle violazioni commesse con le dichiarazioni relative agli anni sino all’anno 2021, mentre è stato posticipato alla medesima data del 31 maggio 2024 il termine per fruire del ravvedimento operoso speciale con riferimento alle violazioni commesse con riferimento all’anno 2022.
Come noto, l’istituto in parola consente la rettifica, entro i termini perentori stabiliti ex lege, delle violazioni attinenti alle dichiarazioni presentate con riferimento ai periodi di imposta sino al 2022, escludendo la possibilità di regolarizzazione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di presentazione con ritardo superiore a 90 giorni, di violazioni emergenti dalla liquidazione automatica, di violazioni riguardanti il quadro RW ovvero formali, oltreché per i casi in cui la violazione sia già stata contestata con on atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.
In caso di accesso all’istituto, il contribuente potrà beneficiare di una sanzione ridotta di 1/18 rispetto al minimo edittale.
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