Con la Sentenza n. 6543, pubblicata il 12 marzo 2025, la Corte di cassazione ha ribadito la centralità del contraddittorio procedimentale tra contribuente e Amministrazione finanziaria, chiarendo che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima della sua scadenza.
Sul punto, la Corte ha affermato che: i) il termine dilatorio garantisce il pieno svolgimento del contraddittorio procedimentale, in attuazione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione;ii) l’inosservanza del termine di sessanta giorni per l’adozione dell’atto impositivo è giustificabile solo in presenza di motivi di urgenza, estranei alla responsabilità dell’ente impositore; iii) la semplice imminenza della scadenza del termine decadenziale per l’accertamento non può costituire una valida ragione d’urgenza per derogare al rispetto del termine dilatorio.
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato che il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale è una garanzia essenziale per il contribuente e che l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento in assenza di una motivazione valida comporta l’illegittimità dell’atto stesso.
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