Con l’ordinanza n. 10060 pubblicata il 16 aprile 2025, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando il diritto al rimborso dell’IVA su lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile non di proprietà, ma detenuto in comodato d’uso gratuito, da parte di una contribuente titolare di attività turistico-ricettiva.
L’Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che i lavori erano stati realizzati su un bene non ammortizzabile, poiché non appartenente al soggetto che ne aveva sostenuto il costo. Ma la Cassazione ha riaffermato un principio consolidato:
(i) L’IVA relativa a spese sostenute su beni di terzi è detraibile (e rimborsabile) se vi è un nesso di strumentalità tra l’immobile e l’attività economica svolta;(ii) Tale principio vale anche se l’immobile non è di proprietà, ma detenuto in virtù di un contratto di comodato;(iii) La strumentalità non richiede necessariamente l’autonoma funzionalità o asportabilità delle opere, né la qualificazione civilistica delle stesse come “beni ammortizzabili”.
La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali rilevanti (Cass., Sez. Un., n. 13162/2024; Cass., n. 27813/2022) e ha stabilito che, in presenza di un utilizzo effettivo del bene a fini imprenditoriali, la detrazione o il rimborso IVA spettano pienamente, anche per interventi che accedono a beni di terzi.
In conclusione, l’ordinanza n. 10060/2025 ha affermato il diritto al rimborso IVA per lavori strumentali all’attività economica, a prescindere dalla titolarità dell’immobile.
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