Con la Risposta a interpello n. 112 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile in Italia a compensi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno percepiti da una persona fisica non residente, iscritta all’AIRE, in qualità di erede.
Nella fattispecie, l’Istante – fiscalmente residente all’estero – riceve emolumenti da una Società degli Autori estera, a titolo di compensi per l’utilizzo di opere creative realizzate da un familiare deceduto.
L’Amministrazione ha escluso l’imponibilità in Italia dei suddetti redditi, in quanto: (i) I soggetti non residenti sono tassabili in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1, TUIR);(ii) Ai sensi dell’art. 23 del TUIR, le royalties estere sono imponibili in Italia solo se corrisposte da soggetti italiani, oppure se connesse a beni o attività situati in Italia;(iii) I redditi in esame, qualificabili come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. g), non sono imponibili in Italia, poiché provengono da una società estera e non hanno alcun legame con il territorio nazionale.
In conclusione, la Risposta n. 112/2025 ha fornito un’importante conferma interpretativa per le persone fisiche fiscalmente residenti all’estero e iscritte all’AIRE: i compensi di fonte estera per l’uso di opere dell’ingegno non sono imponibili in Italia se non corrisposti da soggetti residenti o con stabile organizzazione nel territorio.
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