Con la risposta ad interpello n. 91 del 12 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate ha delineato la normativa di riferimento relativa al trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio, erogate da un Fondo di previdenza.
In particolare, la fattispecie in esame attiene alle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza e alimentate dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse.
Infatti, le disposizioni statuarie di tale Fondo, prevedono un'indennità di buonuscita "aggiuntiva" da erogarsi a favore dei militari che abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo al momento della cessazione definitiva dal servizio nel Corpo.
Rispetto alla qualificazione fiscale di tali indennità aggiuntive, a parere dell'Agenzia delle Entrate, esse devono essere assimilate alle "indennità equipollenti" al trattamento di fine rapporto, e pertanto, soggette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) e dell’art. 19, comma 2-bis del TUIR.
Pertanto, a parere dell’Ufficio, l'imposta deve essere calcolata al lordo della riduzione di 309,87 Euro per ciascun anno di servizio, comprensiva della quota riferita al periodo di anzianità convenzionale.
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