Con la risposta ad interpello n. 87 dell’8 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha indicato la normativa di riferimento volta all’ottenimento del rimborso dei crediti IVA maturati da una società di diritto inglese, avente stabile Organizzazione in Italia.
In particolare, l’Ufficio, contrariamente a quanto prospettato dall’Istante, ha ritenuto applicabili le disposizioni ordinarie contenute all’art. 38-bis, alla luce della diretta imputabilità delle operazioni passive all’Istante Stabile Organizzazione del soggetto non residente, che, pertanto, risulta essere l’unica onerata della richiesta di suddetto rimborso.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, si è espressa circa l’applicabilità, così come prefigurata dal contribuente, dell’art. 30, comma 2, lett. e), ritenendolo totalmente inconferente rispetto alla fattispecie in esame, alla luce del suo esclusivo riferimento a soggetti non residenti, sforniti di una stabile Organizzazione.
In ultimo, relativamente al terzo quesito, l’Ufficio ha chiarito che, a far data dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuori uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, l’Istante ha perduto il diritto di recuperare il credito IVA attraverso l’invocazione del presupposto di cui all’art. 30, comma 2, lett. d), poiché le prestazioni di servizi rese dall’Istante Stabile Organizzazione alla Casa Madre ivi residente sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, pertanto l’eccedenza di tale credito IVA deve essere chiesta a rimborso al ricorrere del presupposto di cui al comma 3 del medesimo articolo.
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