Con la risposta a interpello n.39 del 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito del chiarimento in merito all’applicazione dell’articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 159/2011 concernente l’obbligo di versamento dell’imposta Ires, conseguentemente alla produzione di reddito d’impresa imputabile alla società dopo la confisca definitiva.
L’Agenzia ha specificato che:
In conclusione, la società interpellante deve continuare a dichiarare e versare l’IRES sul reddito derivante dall’attività di impresa, ma non anche il canone che la Società versa allo Stato in ragione della destinazione all’affitto a titolo oneroso.
#Confisca #IRES #Destinazionebeni #AgenziadelleEntrate