Con la risposta a interpello n. 208 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di bilancio 2024 ha modificato l’articolo 67 del Tuir, inserendo tra i redditi diversi, alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili su cui il cedente (o aventi diritto) ha effettuato interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, conclusi entro 10 anni dall’atto di cessione. Sono escluse le cessioni di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a abitazione principale per la maggior parte del decennio antecedente alla vendita.
L’Agenzia ha anche precisato che la natura degli interventi effettuati non è rilevante, purché si tratti di interventi ammessi al Superbonus, anche se eseguiti solo sulle parti comuni dell’edificio di cui l’unità immobiliare fa parte. La plusvalenza imponibile è calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o costruzione, aumentato di eventuali costi inerenti, secondo quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, del TUIR.
Inoltre, sono esclusi dall'applicazione di questa norma gli immobili acquisiti per successione, ma se la proprietà immobiliare deriva solo in parte da una successione, l’esclusione si applica solo alla quota ereditata, mentre la plusvalenza relativa alla quota acquistata rimane imponibile.
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