Con la risposta a interpello n. 205 del 16 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 1, n. 6) del DPR 633/72, che prevede la non imponibilità IVA per determinati servizi resi in porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. Questi servizi devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, o il movimento di beni e mezzi di trasporto, includendo anche i servizi forniti dagli agenti marittimi raccomandatari.
In particolare, per beneficiare della non imponibilità IVA, le prestazioni devono soddisfare tre requisiti:
- Essere effettuate in un luogo specifico (porto, aeroporto, ecc.);
- Rientrare tra le attività ordinariamente svolte in tali luoghi;
- Riguardare il funzionamento o la manutenzione degli impianti.
L’Agenzia ha precisato che le prestazioni possono essere fornite:
- dall’appaltatore principale al committente dei lavori;
- dal subappaltatore all’appaltante per lavori di manutenzione portuale;
- da chiunque svolga attività di manutenzione portuale in base a un contratto di risultato.
L'Ufficio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 13810 del 2003, che ha esteso l’agevolazione anche ai servizi di progettazione, in quanto funzionali e direttamente finalizzati alla realizzazione delle opere oggetto di manutenzione.
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