Con la risposta a interpello n. 202 del 15 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione dell’articolo 73 del decreto IVA e del decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017, focalizzandosi sulle operazioni di fusione per incorporazione.
In particolare, tali disposizioni consentono alle società legate da rapporti di controllo di effettuare la liquidazione periodica dell’IVA di gruppo attraverso la compensazione dei debiti e crediti maturati da ciascuna società partecipante e trasferiti al gruppo. La società controllante è responsabile del calcolo dell’imposta dovuta o del credito del gruppo sia per i versamenti periodici sia per il conguaglio di fine anno.
L’Agenzia ha precisato che le società partecipanti per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono includere l’eccedenza di credito relativa al periodo d’imposta precedente nei calcoli di compensazione. Tale eccedenza resta quindi nella disponibilità del soggetto che l’ha generata.
Nel caso di fusione per incorporazione, la Società incorporante può trasferire al gruppo solo il debito o il credito relativo alle operazioni svolte dalla società incorporata nel mese o nel trimestre corrente alla data di efficacia della fusione. In questi casi, sarà necessario presentare una dichiarazione IVA che distingua le operazioni effettuate prima e dopo la fusione.
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