Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 191 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 191 del 3 ottobre 2024, ha illustrato il perimetro di applicazione dell’”Art bonus”.

Con la risposta a interpello n. 191 del 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, ha chiarito che il credito d’imposta “Art bonus”, previsto nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, debba essere riconosciuto:

  • Alle persone fisiche e agli enti non commerciali nella misura del 15 per cento del reddito imponibile;
  • Ai soggetti titolari di un reddito d’impresa nella misura del 5 per mille dei ricavi annui, da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo.

L’Agenzia ha inoltre specificato che il credito d’imposta possa essere destinato alle seguenti attività, incluse le spese di progettazione relative:

  • Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • Sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
  • Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che svolgano attività di spettacolo senza scopo di lucro;
  • Interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici, qualora i beni siano ceduti o affidati.

Infine, l’Ufficio ha consultato il Ministero della cultura, il quale ha specificato che, nel caso in cui un soggetto sia titolare di diverse attività, alcune delle quali non rispettino i requisiti per l’ammissibilità del beneficio, “nella causale dell’erogazione liberale deve essere esplicitamente indicata l’attività che si intende sostenere”.

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