Con la risposta a interpello n. 186 del 26 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso per l’IRAP versata e non dovuta.
In particolare, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora un soggetto abbia effettuato un versamento a causa di un errore materiale, di duplicazione, o per inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, è possibile presentare un’istanza di rimborso presso l’Ufficio territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del contribuente.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 si applica esclusivamente ai versamenti non dovuti sin dall’origine. In caso contrario, se il diritto al rimborso è maturato successivamente al pagamento dell’imposta, si applica l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Questa norma, di carattere residuale, prevede che l’istanza di rimborso possa essere presentata entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
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