Con la risposta a interpello n. 182 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina relativa alle cessioni effettuate a favore delle amministrazioni pubbliche in attuazione di finalità umanitarie.
In particolare, la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto IVA stabilisce la non imponibilità delle cessioni all’esportazione effettuate a favore “delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125”.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operatività di tale disposizione è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni, ossia:
- Il cessionario deve trasportare o spedire i beni al di fuori del territorio dell'Unione Europea, anche attraverso un soggetto incaricato per suo conto, entro 180 giorni dalla consegna, acquisendo prova dell’avvenuta esportazione tramite la documentazione doganale.
- Le cessioni dei beni devono avvenire nell’ambito di finalità umanitarie, inclusi i programmi di cooperazione allo sviluppo.
L’Agenzia ha infine precisato che questa tipologia di cessione gratuita si inserisce in un meccanismo unionale che lo Stato italiano è tenuto ad attuare, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e i Paesi Terzi.
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