Con la risposta a interpello n. 181 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le recenti modifiche al regime fiscale e dichiarativo delle cripto-attività, apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, solo “legge di bilancio 2023”).
In particolare, l’Ufficio ha chiarito che il comma 126 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, con l’introduzione della lettera c-sexies) al comma 1 dell’art. 67 del Tuir, ha stabilito l’imponibilità delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività, a condizione che non siano collegate all’esercizio di attività di impresa, arti, professioni o lavoro dipendente. In tali casi, si applicherà la medesima aliquota del 26 per cento prevista per i redditi finanziari.
In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le modifiche apportate dalla lettera c) del comma 129 della legge di bilancio 2023 hanno esteso l’obbligo di compilazione del Quadro RW del modello dei Redditi a tutte le cripto-attività. Tale obbligo di monitoraggio fiscale si applica indipendentemente dalle modalità di archiviazione, conservazione e dal luogo di detenzione delle stesse.
L’Ufficio ha inoltre evidenziato che è previsto l’esonero da tale obbligo “per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del decreto-legge n. 167 del 1990.
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