Con la risposta a interpello n. 180 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di cessione dei crediti d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale.
Il regime in questione, disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del Tuir e dal decreto ministeriale 1° marzo 2018, consente alla società o ente controllante di determinare un’unica base imponibile, ottenuta sommando algebricamente gli imponibili di ciascuna società controllata.
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1° marzo 2018, le società partecipanti al consolidato possano trasferire alla società consolidante i crediti d’imposta, purché non eccedano l’IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque entro il limite previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che tali crediti non possono residuare in eccedenza in capo alla consolidante, ma devono essere impiegati esclusivamente per il pagamento dell’IRES.
Per quanto riguarda i crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, l’Ufficio ha chiarito che, alla luce delle modifiche introdotte al comma 4-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, dall’articolo 12-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i soggetti passivi IVA possono cedere a terzi solo i crediti IVA chiesti a rimborso e non quelli chiesti in compensazione.
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