Con la risposta a interpello n. 177 del 29 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (di seguito, solo “d.P.R. n. 642/1972”) e del comma 1-bis del medesimo articolo, è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, finalizzate all’ottenimento di un provvedimento amministrativo.
Inoltre, la Nota 2 dell’articolo in questione prevede l’esenzione del tributo solo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento del personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio, anche temporaneo.
L’Agenzia delle Entrata ha altresì specificato che, nel caso in cui l’onere fiscale non sia stato assolto, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 642/1972, il contribuente dovrà regolarizzare la situazione mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del relativo supplemento, nella misura prevista al momento dell’accertamento della violazione.
Con riferimento alla soggettività passiva ai fini dell’IVA, l’Ufficio ha chiarito che, qualora il bando di concorso preveda come requisito per l’ammissione l’esercizio di imprese o di arti e professioni, in conformità all’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le relative prestazioni devono essere considerate imponibili.
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