Con la risposta a interpello n. 147 dell’11 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’ambito di applicazione dell’articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972 (di seguito, solo “Decreto IVA”).
In particolare, l’Ufficio ha chiarito che, dal 2010, i soggetti passivi IVA non residenti possono richiedere il rimborso di tale imposta assolta in Italia relativamente agli acquisti eseguiti, attraverso la presentazione telematica di un’istanza al proprio Stato membro, che la trasmetterà al Centro operativo di Pescara.
La procedura dianzi descritta è preclusa per i soggetti non residenti che abbiano nel territorio italiano una stabile organizzazione, per l’acquisto di beni e servizi con imposta per la disciplina italiana indetraibile e l’effettuazione in Italia di operazioni attive (ad eccezione delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA; delle operazioni per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reverse charge; delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies del decreto IVA).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre illustrato la procedura contenuta all’articolo 30-ter del decreto IVA, riservato alle ipotesi di indebito versamento IVA, la quale dispone “la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto”. Tale rimedio è riconosciuto nelle ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, a condizione che il contribuente dimostri l’esistenza degli stessi attraverso adeguata documentazione e che tale riconoscimento pervenga altresì all’esito di un contenzioso.
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