1/7/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 141 del 2024

Con la risposta a interpello n. 141 del 24 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 60, settimo comma, del Decreto Iva consente l’esercizio della rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario, al fine di garantire la neutralità dell’imposta. In particolare, il diritto di rivalsa può essere esercitato al verificarsi di due condizioni, e segnatamente la definitività dell’accertamento e il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. È quindi necessario che il cedente abbia versato l’imposta effettivamente dovuta sulla base di un accertamento definitivo. In tal caso, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario, che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento dell’imposta effettivamente dovuta.

L’Ufficio ha inoltre specificato che la rivalsa in parola sarebbe esercitabile anche qualora l’imposta sia stata onorata mediante l’istituto della rottamazione-quater, a seguito del completo versamento degli importi dovuti e la conseguente efficacia della definizione, ai sensi del comma 244 dell’articolo 1, della Legge n. 197 del 2022.

#compensazione #IVA #rivalsa #rottamazione

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