Con la risposta a interpello n. 140 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una fattura inviata al Sdl e dallo stesso scartata non può considerarsi giuridicamente esistente.
In particolare, qualora il SdI scarti la fattura in parola, il contribuente, al fine di vedersi riconosciuta la tempestività della presentazione, dovrà, entro cinque giorni successivi, inviare nuovamente la fattura, fornendola del medesimo numero e la medesima data di quella precedentemente scartata.
L’Ufficio ha inoltre specificato che, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, assume rilevanza la data indicata in fattura, a condizione che essa sia stata tempestivamente trasmessa al SdI nei termini. Infatti, in tal caso non rileva il fatto che tale data della fattura non corrisponda alla data dell’effettivo pagamento dei relativi servizi.
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