Con la risposta a interpello n. 135 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità per beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 82, comma 4, del Codice del terzo settore.
In particolare, questa norma stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad Euro 200 per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore.
Questa agevolazione è concessa a condizione che i beni siano direttamente utilizzabili, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda apposita dichiarazione al momento della stipula dell’atto.
Sul punto, l’Ufficio ha specificato che possono beneficiare di tale agevolazione anche le compravendite di immobili “con riserva di proprietà”. Infatti, l’articolo 1523 del Codice civile stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, l’effetto traslativo si verifica in maniera naturale al pagamento dell’ultima rata di prezzo da parte del compratore, non qualificandosi sottoposte a condizione sospensiva.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della tassazione indiretta, vi è un’equiparazione tra il contratto di compravendita e quello di compravendita “con riserva di proprietà”, con la conseguente applicabilità anche a quest’ultima dell’articolo 82 comma 4 del Codice del terzo settore.
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