Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 129 del 2024

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 2024 ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo sulle quietanze...

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno 2024, ha chiarito che la condizione per usufruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento è la sua fisica apposizione sul documento già assoggettato ad imposta di bollo.

Diversamente, l’Ufficio ha stabilito che, qualora la quietanza si sostanzi in un documento distinto rispetto a quello che ha già scontato l’imposta, allora sarebbe comunque soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

In conclusione, l’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento che non sia apposta sul relativo documento, nonostante sia riferita ad una fattura già assoggettata a tale imposta, dovrà essere pagata, in ossequio alla regola generale, alternativamente, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, oppure in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati mediante versamento in conto corrente postale.

#quietanza  #impostadibollo #esonero

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 222 del 2024

Con la risposta a interpello n. 222 del 13 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 88...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 221 del 2024

Nella risposta a interpello n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del credito d’imposta Transizione 4.

leggi tutto
Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 219 del 2024

Con la risposta a interpello n. 219 del 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale per investimenti in start-up e PMI innovative...

leggi tutto