31/3/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 59 del 2025

Nel caso in esame l’istante presenta un’istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito al trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi, sia nei confronti delle persone fisiche non imprenditori, sia nei confronti della società.

Anzitutto, l’istante chiede se ai dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore si possa applicare il regime transitorio previsto dalla Legge n. 205/2017; segue, domandando se i dividendi rinunciati da persona fisica non imprenditore diano luogo ad una sopravvenienza attiva ex art. 88 co. 4-bis del TUIR e se costituiscano base imponibile ai fini IRES.

Il contribuente, conformemente al parere dell’Agenzia, ritiene che ai dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore non si possa applicare la disciplina transitoria recata dalla legge 205/2017. Gli stessi, pertanto, sconterebbero un’imposta sostitutiva del 26% al momento della distribuzione.

Con riferimento al secondo quesito, l’istante assume che i dividendi abbiano un valore fiscale di cui all’art. 88 co. 4-bis del TUIR pari a zero in quanto rinunciati da persona fisica non imprenditore.

Con riferimento al terzo ed ultimo quesito, l’istante prospetta che la rinuncia al credito operata dalla persona fisica non imprenditore trasformi il valore contabile del debito della società in una posta del patrimonio netto che prende i medesimi connotati tributari della riserva straordinaria soggetta ad una tassazione del 26% al momento della distribuzione.

Con riposta ad interpello n. 59/2025 l’Agenzia delle Entrate, relativamente al primo quesito, avalla la conclusione del contribuente stabilendo che i dividendi distribuiti scontano un’imposta sostitutiva pari al 26% al momento della distribuzione.

Proseguendo nell’analisi, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017 dove afferma che la rinuncia di crediti da parte di persone fisiche non esercenti attività d’impresa non fa emergere alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale; pertanto, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR.

Da ultimo, l’Agenzia esclude la propria cognizione circa la valutazione della corretta contabilizzazione o applicazione dei principi contabili così come operati dal contribuente.

#dividendi #rinuncia #sopravvenienzaattiva

Commenti recenti

31/3/2025

Ordinanza n. 6741 della Corte di Cassazione del 14.3.2025

Con l’ordinanza n. 6741 del 2025, la Corte di Cassazione ha escluso che configuri abuso del diritto un’operazione di leverage cash out...
31/3/2025

Riammissione alla rottamazione-quater

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025 ha reso disponibile l’applicativo telematico per la presentazione delle domande per la riammissione alla rottamazione-quater dei ruoli...
31/3/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 79 del 2025 Tipologia: Prassi

Con la Risposta n. 79 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.