Nel caso in esame l’istante presenta un’istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito al trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi, sia nei confronti delle persone fisiche non imprenditori, sia nei confronti della società.
Anzitutto, l’istante chiede se ai dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore si possa applicare il regime transitorio previsto dalla Legge n. 205/2017; segue, domandando se i dividendi rinunciati da persona fisica non imprenditore diano luogo ad una sopravvenienza attiva ex art. 88 co. 4-bis del TUIR e se costituiscano base imponibile ai fini IRES.
Il contribuente, conformemente al parere dell’Agenzia, ritiene che ai dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore non si possa applicare la disciplina transitoria recata dalla legge 205/2017. Gli stessi, pertanto, sconterebbero un’imposta sostitutiva del 26% al momento della distribuzione.
Con riferimento al secondo quesito, l’istante assume che i dividendi abbiano un valore fiscale di cui all’art. 88 co. 4-bis del TUIR pari a zero in quanto rinunciati da persona fisica non imprenditore.
Con riferimento al terzo ed ultimo quesito, l’istante prospetta che la rinuncia al credito operata dalla persona fisica non imprenditore trasformi il valore contabile del debito della società in una posta del patrimonio netto che prende i medesimi connotati tributari della riserva straordinaria soggetta ad una tassazione del 26% al momento della distribuzione.
Con riposta ad interpello n. 59/2025 l’Agenzia delle Entrate, relativamente al primo quesito, avalla la conclusione del contribuente stabilendo che i dividendi distribuiti scontano un’imposta sostitutiva pari al 26% al momento della distribuzione.
Proseguendo nell’analisi, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017 dove afferma che la rinuncia di crediti da parte di persone fisiche non esercenti attività d’impresa non fa emergere alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale; pertanto, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell’art. 88 del TUIR.
Da ultimo, l’Agenzia esclude la propria cognizione circa la valutazione della corretta contabilizzazione o applicazione dei principi contabili così come operati dal contribuente.
#dividendi #rinuncia #sopravvenienzaattiva