Con la risposta a interpello n. 41/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il lavoratore, trasferitosi all'estero e rientrato in Italia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro presso il quale aveva lavorato fino al trasferimento all'estero, può accedere al regime degli impatriati di cui all’ art. 5 del D.lgs. 209/2023 a condizione che il periodo di residenza estera sia almeno pari a sette anni. Tuttavia, qualora il datore di lavoro presso il quale aveva lavorato nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello del trasferimento all'estero non coincide con quello "post-rientro", o non fa parte dello stesso gruppo, il periodo di residenza estera richiesto scende a sei anni.
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