Con la risposta a interpello n. 20 del 4 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, ai sensi dell’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che i) l’imposta di bollo proporzionale del 2 per mille si applica alle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che opera in Italia; ii) ai fini dell’imposta, il “cliente” è qualsiasi soggetto che intrattiene un rapporto contrattuale con l’ente gestore, indipendentemente dalla sua residenza.
Nel caso specifico, la Société à responsabilité limitée lussemburghese, che detiene il 100% delle quote del fondo immobiliare italiano, non è qualificabile come organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) secondo la definizione contenuta nel TUF e, pertanto, non rientra tra i soggetti esclusi dalla definizione di “cliente”.
Di conseguenza, le comunicazioni inviate alla Société lussemburghese rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta di bollo, conformemente alla normativa vigente.
#impostadibollo #fondiimmobiliari #prodottifinanziari #agenziadelleentrate #tassazione