Con la risposta a interpello n. 18 del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità per un ente ecclesiastico di essere qualificato come investitore istituzionale ai fini del trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a un fondo immobiliare.
L’Agenzia ha precisato che:
- l’ente istante, dotato di personalità giuridica canonica pubblica, persegue esclusivamente finalità istituzionali di carattere religioso e di sostegno al clero, finanziandosi attraverso la gestione del proprio patrimonio immobiliare.
- ai fini dell’articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, gli investitori istituzionali includono anche enti privati residenti in Italia che operano nei settori ammessi dall’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153/1999, tra cui il settore “religione e sviluppo spirituale”.
- considerato che l’ente in questione opera esclusivamente in tale ambito, rientra tra gli investitori istituzionali e beneficia del regime fiscale agevolato previsto per tali soggetti.
In conclusione, l’ente può beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare, conformemente alle disposizioni fiscali in materia.
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