Con il Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il trattamento IVA delle somme trasferite tra operatori economici in esecuzione di un contratto di cointeressenza propria, fornendo chiarimenti di rilievo sul piano civilistico e fiscale.
L’Agenzia ha ricostruito la disciplina del contratto di cointeressenza propria, evidenziandone le principali caratteristiche:
• assenza di un apporto specifico di capitale o lavoro da parte del cointeressato;
• partecipazione sia agli utili che alle perdite, in un rapporto di tipo aleatorio;
• mancanza di iscrizione di crediti e/o debiti verso la controparte.
In coerenza con tali elementi, è stato chiarito che le somme trasferite tra i soggetti coinvolti non costituiscono corrispettivo di una prestazione, ma rappresentano meri trasferimenti monetari che non possono essere assimilati a corrispettivi, non potendosi ravvisare nel contratto di cointeressenza propria una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica, invece, dei contratti sinallagmatici.
Configurando, dunque, cessioni di denaro, i trasferimenti operati nell’ambito di cointeressenza non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e si qualificano come operazioni “fuori campo” ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972.
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