Agenzia delle Entrate Circolare n. 13/E del 13 giugno 2024

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2024 ha illustrato le modifiche, introdotte con l’articolo 1 della Legge di bilancio 2024...

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2024 ha fornito chiarimenti sull’introduzione dell’ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alla cessione di immobili che abbiano subito gli interventi di cui all’articolo 119, del Decreto-Legge n. 34 del 2020 (di seguito, solo “Decreto-Rilancio”).

In particolare, l’Ufficio ha illustrato che la legge bilancio 2024 ha introdotto una nuova fattispecie di reddito diverso. Infatti, alla luce dell’introduzione della lettera b-bis) al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, sono ricondotte all’ambito dei redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto degli interventi agevolativi di cui all’articolo 119 del Decreto-Rilancio, che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

In sintesi, la nuova disciplina della plusvalenza introdotta con la lettera b-bis), del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR, riguarda la prima cessione di immobili che siano stati interessati agli interventi previsti dal Decreto-Rilancio, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi, dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e altresì dalla tipologia di intervento effettuato.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato anche le modifiche dell’articolo 68 del TUIR, il quale prescrive che anche la summenzionata plusvalenza di cui alla lettera b-bis) origina dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Tuttavia, sussistono dei criteri di calcolo particolari ai fini della determinazione del costo inerente al bene, a seconda che siano trascorsi più o meno di cinque anni tra gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto-Rilancio e la cessione.

In particolare, nel primo caso, se l’incentivo è stato usufruito nella misura del 110 per cento e sono state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le spese sostenute, concernenti gli interventi agevolati, potranno essere riconosciute nella misura pari al 50 per cento, a incremento del prezzo di acquisto (o costo di costruzione) del bene.

Infine, l’Ufficio ha chiarito che tra le novità introdotte è stato stabilito che può essere applicata l’imposta sostitutiva del 26 per cento dell’imposta sul reddito prevista dall’articolo 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alle cessioni di immobili di cui alla nuova lettera b-bis), del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR.

Da ultimo, l’Ufficio ha specificato che ai commi 86 e 87, dell’articolo 1, della Legge di bilancio 2024 hanno introdotto un potere di verifica dell’Agenzia delle Entrate funzionale ad indurre il contribuente all’adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non eseguiti o non eseguiti correttamente, con la possibilità di aggiornare la rendita catastale.

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