Con la risposta a interpello n. 224 del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie sono qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR. Questa qualifica si applica anche ai corrispettivi percepiti per atti stipulati prima del 1° gennaio 2024, se il pagamento avviene successivamente e la costituzione è subordinata a una condizione sospensiva.
In particolare:
In conclusione, per i corrispettivi percepiti nel 2024 si applica la nuova disciplina fiscale, anche se il contratto di costituzione del diritto di superficie era stato sottoscritto nel 2023, ma condizionato al verificarsi di eventi sospensivi nel 2024.
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