Nella risposta a interpello n. 222 del 13 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sopravvenienze attive derivanti da un piano attestato di risanamento possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR. La norma disciplina le agevolazioni fiscali sulle sopravvenienze derivanti da piani attestati ex art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare, ora integrate nell’art. 56 del Codice della crisi d’impresa.
La citata disposizione consente di ridurre il carico fiscale sulle sopravvenienze attive derivanti dalla ristrutturazione dei debiti, a condizione che l’impresa si trovi in stato di crisi o insolvenza e intenda ripristinare il proprio equilibrio finanziario per proseguire l’attività.
L’Agenzia ha specificato che, perché si applichi l’agevolazione, il piano attestato di risanamento deve essere pubblicato nel registro delle imprese.
In conclusione, l’Agenzia conferma che, con la pubblicazione del piano nel registro, le sopravvenienze attive risultanti dal risanamento godono dell’esenzione parziale dalla tassazione, secondo quanto previsto dall’art. 88 del TUIR, comma 4-ter.
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