L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 219 del 6 novembre 2024, ha fornito chiarimenti sull'applicazione degli incentivi fiscali per chi investe in start-up e PMI innovative tramite fondi di investimento qualificati (OICR). L’Agenzia ha ribadito che, ai fini del beneficio, i fondi devono investire prevalentemente in start-up e PMI innovative "ammissibili", con una soglia minima del 70% del patrimonio, come stabilito dall’art. 1 del DM 2019.
Per rispettare il requisito di prevalenza, l’Agenzia ha specificato che sono rilevanti solo i conferimenti in denaro diretti a capitale sociale o riserve sovrapprezzo, esclusi quindi acquisti di partecipazioni da terzi. Questo orientamento si fonda sulla finalità degli incentivi, ossia favorire la nascita e la crescita di imprese innovative attraverso nuove risorse finanziarie. Inoltre, l’Agenzia ha dichiarato inammissibile il quesito relativo alla possibilità di sostituire il business plan con una dichiarazione sostitutiva, in quanto privo di specificità concreta, come richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 156/2015.
In conclusione, gli investitori possono beneficiare delle agevolazioni fiscali solo per investimenti tramite fondi che rispettino le condizioni di prevalenza previste, con investimenti in aumento di capitale o conferimenti diretti nelle PMI innovative.
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