Con la risposta a interpello n. 216 del 5 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato due temi principali: l’applicazione dei regimi di “realizzo controllato” per i conferimenti societari (artt. 175 e 177 del TUIR) e la valutazione dell’eventuale abuso del diritto in operazioni di riorganizzazione societaria.
La società istante Alfa ha descritto una serie di conferimenti finalizzati a una riorganizzazione del gruppo societario, tra cui un conferimento iniziale (Primo Conferimento), un conferimento simultaneo in una nuova holding (Secondo Conferimento) e un possibile conferimento successivo (Terzo Conferimento).
L’Agenzia ha confermato che i regimi di “realizzo controllato” possono essere applicati in operazioni di conferimento contestuali o successivi, purché i requisiti di legge siano rispettati. Nello specifico, l’art. 175 del TUIR può essere applicato ai conferimenti che creano collegamenti societari (partecipazioni di collegamento), mentre l’art. 177 comma 2 riguarda i conferimenti che creano un controllo di diritto. L’Agenzia ha chiarito inoltre che tali conferimenti non rientrano nella normativa antiabuso, poiché non generano un vantaggio fiscale indebito o privo di sostanza economica.
In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che l’operazione descritta rispetti i criteri di neutralità fiscale e non configuri abuso del diritto, mantenendo quindi i benefici del “realizzo controllato”.
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