Con la sentenza del 27 aprile 2023, causa C 537/20, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’art. 63 del TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta parzialmente i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti all’imposta sulle società, per i redditi immobiliari che essi percepiscono nel territorio di tale Stato membro, mentre i fondi di investimento immobiliare specializzati residenti sono esenti da tale imposta.
La sentenza in questione trae origine da una controversia relativa al regime di tassazione dei fondi di investimento immobiliare dell’ordinamento tedesco, secondo cui i fondi di investimento immobiliare specializzati residenti sono esenti dall’imposta sulle società, mentre i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti non beneficiano di una siffatta esenzione. In sintesi, i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti e quelli residenti sono soggetti, per quanto riguarda le norme in materia di imposizione loro applicabili, ad un trattamento diverso, sfavorevole ai fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti.
Ebbene, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea “Tale differenza di trattamento fiscale è idonea a dissuadere, da un lato, i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti dall’effettuare investimenti in immobili situati in Germania e, dall’altro, gli investitori residenti in Germania dall’avvalersi di fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti per tali investimenti”, pertanto “si deve giudicare che una normativa come la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE”.
Sarà interessante comprendere quali effetti avrà la sentenza in commento nell’ordinamento italiano, dove è presente un regime di tassazione per i fondi comuni di investimento immobiliare differenziato a seconda della residenza. Difatti, l’art. 6 del d.l. n. 351/2001 prevede che i soli fondi comuni di investimento istituiti in Italia “non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive”, mentre un analogo regime di esenzione non è espressamente previsto per gli omologhi organismi istituiti in un altro Stato membro UE. Anche la normativa italiana, dunque, per le medesime ragioni analizzate dai giudici europei, potrebbe essere considerata in contrasto con l’art. 63 del TFUE.
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