Sentenza della Corte di Cassazione n. 483 dell’11 gennaio 2022

Con la sentenza n. 483 dell’11 gennaio 2022, resa in un giudizio seguito dal nostro Studio, la Corte di Cassazione ha affermato che anche in materia di Irap...

Con la sentenza n. 483 dell’11 gennaio 2022, resa in un giudizio seguito dal nostro Studio, la Corte di Cassazione ha affermato che anche in materia di IRAP il mancato versamento dell'imposta in conseguenza dell'omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo effettivamente dovuto, integra solamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe quella per il mancato versamento dell'imposta effettivamente dovuta. 

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava una società cooperativa che, raggiunta da una risposta negativa ad istanza di interpello circa l’applicabilità di una aliquota agevolata, aveva versato la maggiore imposta dovuta e una sanzione per infedele dichiarazione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso. Nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate, rilevato il tardivo pagamento dell'IRAP dovuta, aveva iscritto a ruolo la sanzione per omesso versamento quantificata in misura pari al 30% della maggiore imposta dovuta. 

Secondo l’amministrazione finanziaria, infatti, gli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 446 del 1997 disciplinano distinte violazioni, autonomamente sanzionate, per le differenti condotte di infedele dichiarazione e di omesso o ritardato versamento dell'imposta: sanzioni tra di loro concorrenti e non suscettibili di assorbimento l'una nell'altra. 

La Suprema Corte, invece, ha condiviso la tesi difensiva del contribuente e, perciò, stabilito che anche ai fini delle sanzioni in materia IRAP trova applicazione il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 27693 del 2020, secondo cui “la sanzione di cui all'art. 5 del DLgs. n. 471 del 1997punisce la "dichiarazione infedele", che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre quella di cui all'art. 13 del citato DLgs. punisce il mancato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza che rilevi al riguardo la loro indicazione nella contabilità. Ne deriva che, in caso di omessa indicazione, nella dichiarazione annuale IVA, dell'importo effettivamente dovuto, il mancato pagamento dell'imposta costituisce diretta conseguenza dell'omessa dichiarazione, integrandosi in tal modo la fattispecie sanzionatoria di cui all'art.5 delDLgs. n. 471 del 1997, che copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell'imposta dovuta, con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all'art. 13 del DLgs. citato”. Ne deriva che, “Anche in materia di IRAP, il mancato versamento dell'imposta che sia diretta conseguenza dell'omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione, comminata nei modi e nei termini dicui all'art. 32, comma 2, del DLgs. n. 446 del 1997, assorbe l'inevitabilmente conseguente mancato versamento dell'imposta effettivamente dovuta”. 

La decisione della Suprema Corte, in linea con la sua recente giurisprudenza, appare senz’altro condivisibile in quanto correttamente applica, anche in materia tributaria ed in chiave garantisca, il principio di specialità tra fattispecie sanzionatorie in forza del quale, tra due disposizione apparentemente concorrenti, deve trovare applicazione solo quella che maggiormente si attaglia alla fattispecie concreta.

#Corte di Cassazione # Irap # sanzioni  

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