Con la sentenza n. 31850 del 27 ottobre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente con riferimento ai giudizi di opposizione instaurati in seguito all’espropriazione presso terzi azionata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento per violazione del principio del contradditorio sancito dall’art. 102 c.p.c. in quanto il terzo pignorato non era stato invocato in giudizio.
Ebbene, come noto, l’art. 102 c.p.c. nel disciplinare le ipotesi in cui si configura il litisconsorzio necessario stabilisce che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. Ebbene, tanto premesso, la Suprema Corte ha rilevato come debba ritenersi sempre sussistente un interesse del terzo pignorato ad essere partecipe del giudizio di opposizione all’esecuzione introdotta con la notifica di un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.p.r. 602/1973.
Pertanto, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha ribadito il principio recentemente espresso con la sentenza n. 13533/2021 secondo cui “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.
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