Sentenza del Tribunale di Pordenone del 15 gennaio 2022

Con la sentenza del 15 gennaio 2022, il Tribunale di Pordenone, nell’ambito di un giudizio di opposizione...

Con la sentenza del 15 gennaio 2022 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pordenone ha ribadito, anche nell’ambito di un giudizio di opposizione ad un pignoramento presso terzo operato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, il principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria secondo il quale le notificazioni effettuate mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non accreditato presso i pubblici registri devono ritenersi inesistenti ovvero nulle. 

In particolare, il Giudice dell’esecuzione, rilevato che tanto il pignoramento presso terzi quanto le cartelle di pagamento ad esso presupposte erano state notificate dall’Agente della Riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici elenchi previsti dalla legge, ha accolto l’istanza proposta dal contribuente esecutato e sospeso l’efficacia esecutiva del pignoramento presso terzi.  

A tal proposito, infatti, le regole tecniche in materia di trasmissione dei messaggi di posta elettronica certificata disciplinate dal codice dell’amministrazione digitale stabiliscono chiaramente che laddove il mittente di un messaggio di posta elettronica certificata sia una pubblica Amministrazione, quale l’Agente della Riscossione, questi deve accreditarsi presso un apposito elenco istituito per legge. Pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, largamente accolto anche dalla giurisprudenza di merito, “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (ex multis Cass., Sez. I, 10 febbraio 2020 n.3093). 

Ebbene tale condivisibile pronuncia risulta particolarmente rilevante posto che, per un verso, soventemente l’Agenzia delle Entrate Riscossione procede alla notifica degli atti di riscossione attraverso indirizzi di posta elettronica certificata non registrati presso i pubblici registri, mentre, per altro, viene ribadito un principio sancito nell’ambito della giurisprudenza tributaria anche al di fuori della giurisdizione di cui all’art. 2 del d.lgs. 546/1992. 

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