Con la risposta a interpello n. 2 dell’8 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione dell’applicabilità dell’esenzione IVA, prevista dall’art. 36-bis del decreto-legge n. 75/2023, per i servizi resi nell’ambito di un accordo tra un Comune e un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) relativo alla gestione di un Palasport.
In base all’accordo, il Comune ha concesso in uso e gestione il Palasport all’ASD, includendo servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, con facoltà per l’associazione di svolgere attività pubblicitarie all’interno della struttura.
L’Agenzia ha chiarito che:
- La concessione in uso e gestione del Palasport rappresenta una prestazione di servizi complessa, che non può essere considerata strettamente connessa alla pratica sportiva ai sensi dell’art. 36-bis.
- L’inclusione di attività pubblicitarie e la natura complessa dei servizi forniti escludono l’applicabilità dell’esenzione IVA.
- La prestazione è quindi soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’Agenzia ha inoltre sottolineato che l’esenzione IVA per i servizi connessi alla pratica sportiva si applica solo a prestazioni strettamente funzionali e indispensabili per lo svolgimento di attività sportive, fornite da organismi senza fini di lucro.
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