Con le Risposte ad interpello n. 371 e 372 del 12 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati, previo versamento degli importi dovuti, nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate preclude l'applicazione del beneficio fiscale.
I casi sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguardavano due lavoratori che nel 2016 avevano aderito al vecchio regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147. Gli istanti facevano presente all’Agenzia di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’opzione di proroga del regime di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale coloro che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati possono optare per l'estensione del regime speciale per i lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta previo versamento di un importo pari al 10 ovvero al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Sul punto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, dispone, in particolare, al Punto 1 ("Modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia") che l'opzione dev’essere esercitata mediante il versamento degli importi dovuti in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.
Ebbene, in entrambi i casi gli Istanti non avevano provveduto all’esercizio dell’opzione per la proroga e al versamento degli importi dovuti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del quinquennio e hanno perciò domandato all’Agenzia di poter accedere all’opzione per l’estensione temporale del beneficio effettuando il versamento tardivo dell’imposta sostitutiva. Secondo la tesi degli Istanti, è infatti possibile esercitare l’opzione per la proroga del regime anche nel caso in cui il termine indicato dal Provvedimento prot. N. 60353 sia scaduto non trattandosi di un termine perentorio, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 471/97.
L’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto di condividere la tesi degli Istanti, ciò in quanto considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita, l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall'articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
La tesi dell’Agenzia delle Entrate non appare del tutto condivisibile, basandosi su un’interpretazione restrittiva del comma 2-bis dell’art. 5 che richiede sì che l’opzione per la proroga venga esercitata dai contribuenti previo versamento dell’imposta ma che non commina alcuna decadenza dal beneficio in caso di tardivo versamento. Senonché, laddove si volesse tener conto della ratio dell’agevolazione dovrebbe consentirsi ai contribuenti di poter esercitare l’opzione per la proroga del regime degli impatriati anche avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso nei casi in cui il contribuente sia in possesso di tutti i requisiti per avvalersene.
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