Con la risposta ad interpello n. 744/2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato i criteri per la verifica del criterio della commercialità ai fini del regime di participation exemption.
In particolare, la società istante riferiva di operare nel settore dello sviluppo immobiliare nell'ambito di operazioni di rigenerazione urbana. L’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa in materia di pex, ha affermato che l’esercizio di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55del TUIR costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ad individuare il requisito della commercialità, che va definito sulla base di un criterio sostanziale, poiché non tutti i redditi prodotti nell'esercizio dell'impresa sono riferibili ad un'attività commerciale nel senso richiesto dalla disciplina in esame. Per tale ragione, il contenuto dell'oggetto sociale e la qualifica formale attribuita all'attività esercitata rilevano nella misura in cui trovino rispondenza nelle attività in concreto poste in essere dalla società partecipata.
In presenza dei suddetti elementi, secondo l’Agenzia, il requisito della commercialità sussiste anche in capo ad una società, quale l’Istante, che svolge prevalentemente attività riguardanti la "fase di sviluppo" e la "fase di progettazione" di immobili, vale a dire attività prodromiche rispetto ad un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c.
La posizione dell’Amministrazione finanziaria appare condivisibile nella misura in cui conferma la propria prassi precedente, secondo cui le attività prodromiche costituiscono esercizio di impresa commerciale (Circolare n. 7/2013), e chiarisce la rilevanza dell’attività in concreto esercitata dalla società ai fini della participation exemption.
# Commercialità # Pex # Agenzia delle Entrate