Risposta ad interpello n. 516 del 18 ottobre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19...

Con la risposta ad interpello n. 516 del 18 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come noto, il legislatore con l’art. 10-bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nel caso di specie, l'Istante ha domandato all’Agenzia delle Entrate conferma del fatto che si applichi la disposizione di cui all'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 anche ai sussidi concessi ed erogati alle imprese, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022).

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che con l’art. 10-bis cit. il legislatore ha inteso escludere dalla formazione del reddito imponibile i contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale alle imprese in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, ha chiarito che laddove sussistano i presupposti per usufruirne, in applicazione del citato articolo 10-bis del decreto Ristori, tali sussidi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumono rilevanza fiscale, trattandosi in ogni caso di contributi erogati “a seguito dell’emergenza epidemiologica” e “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza     “.

La risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria è senz’altro condivisibile, diversamente opinando si finirebbe infatti - tradendo la ratio della disciplina normativa – per assoggettare a tassazione contributi erogati in via eccezionale proprio al fine di contrastare gli effetti negativi della crisi dovuta all’emergenza epidemiologica subiti dalle imprese.

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