Risposta ad interpello n. 454 del 16 settembre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime transitorio di cui all’art. 1, comma 1006, della L. 205/2017 relativo ai dividendi derivanti...

Con la Risposta ad interpello n. 454 del 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime transitorio di cui all’art. 1, comma 1006, della L. 205/2017 relativo ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.

Nel caso di specie, l’istante, una Società, ha rappresentato di disporre di un capitale sociale posseduto per un terzo ciascuno da tre soci persone fisiche. Nell'istanza è stato rappresentato, inoltre, che una parte delle riserve presenti in bilancio è composta da utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007 e che il Consiglio di Amministrazione intende convocare una o più assemblee entro il 31 dicembre 2022 per deliberare la distribuzione ai soci in tutto o in parte di tali riserve, anche allo scopo di permettere ai soci di usufruire dei benefici del regime transitorio dei dividendi formati entro tale data. L’Istante ha inoltre specificato che le riserve di utili oggetto di distribuzione verranno poste in pagamento ai soci in diverse "tranches" da ripartire su più anni, per cui anche oltre il 31 dicembre 2022.

L’Istante, tenuto conto che, a seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% a partire dal 1° gennaio 2018 ma che tuttavia la disciplina transitoria della L. 205/2017 prevede per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 la cui delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022, l’applicazione del previgente regime impositivo (concorso parziale alla formazione del reddito imponibile del contribuente nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione), ha domandato chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle distribuzioni di utili qualora deliberati e distribuiti con le modalità descritte.

A parere dell’Istante, posto che si tratta di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e che la distribuzione sarà deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022, a prescindere dall’effettiva erogazione entro tale data, all'atto del materiale pagamento tali riserve di utili non dovrebbero scontare la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento, in quanto i dividendi concorrerebbero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF dei soci percettori nella misura del 40 per cento dell'importo deliberato.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di non condividere la tesi prospettata dall’Istante e richiamando quanto già affermato nella precedente Risoluzione n. 56/E ha affermato che “il regime transitorio previsto dal citato comma 1006 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale”, pertanto, a parere dell’Amministrazione Finanziaria l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

La risposta fornita dell’Amministrazione Finanziaria non appare condivisibile posto che non sembra tener conto della stessa disposizione normativa laddove al comma 1006 dell’art. 1 della L. 205/2017 prevede espressamente che il regime transitorio si applica “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, e che, pertanto, ciò che dovrebbe rilevare ai fini della sua applicazione non è l’anno di percezione dei dividendi bensì la data di delibera di distribuzione.

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