Con la risposta ad interpello n. 349 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rapporto tra il pagamento effettuato dal terzo pignorato e il computo delle somme dovute per fruire della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, comma 186, L. 197/2022.
In particolare, nel caso di specie, in pendenza del giudizio tributario l’Agenzia della Riscossione notificava ai sensi dell’art. 72-bis del d.p.r. 602/1973 un atto di pignoramento dei crediti presso terzi al debitore del contribuente mediante il quale richiedeva il pagamento delle somme oggetto del giudizio. In seguito alla notifica dell’atto di pignoramento il terzo provvedeva al versamento delle somme oggetto di esecuzione. Pertanto, il contribuente con istanza interpello domandava all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito agli effetti del pagamento del terzo pignorato con riferimento alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente.
Ebbene, come noto, l’art. 1, comma 196, della L. 197/2022 sancisce che “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate richiamando i propri precedenti di prassi relativi alle pregresse discipline della definizione agevolata ha ribadito che “possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire”.
Inoltre, dal momento che la norma precisa che ai fini della determinazione del dovuto a titolo di definizione agevolata è necessario operare lo scomputo delle somme versate “a qualsiasi titolo”, l’art. 1, comma 196, della L. 197/2022 si deve interpretare nel senso che dagli importi dovuti a titolo di definizione si devono scomputare tutti i pagamenti eseguiti, anche se non operati direttamente dal debitore o per suo conto. Conseguentemente anche le somme versate dal terzo pignorato in seguito alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi devono essere scomputate dal pagamento dovuto all’Amministrazione per il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie.
#definizione #pignoramento #contenzioso