Risposta ad interpello n. 233 del 1° marzo 2023

l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente confermato la legittimità di un’operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica allorquando essa sia realizzata con la finalità...

Con la risposta ad interpello n. 233 del 1° marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la legittimità di un’operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica allorquando essa sia realizzata con la finalità di riorganizzazione aziendale e per garanti l’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale.

Oggetto dell’istanza di interpello presentata dal contribuente risultava essere una complessa operazione di riorganizzazione, realizzata con l’obiettivo di separare l'attività ''caratteristica'' da quella immobiliare, consistente in una scissione parziale asimmetrica di una società Alfa avente come beneficiaria la società BETA, interamente partecipata da Caio, senza attribuzione di alcuna quota di capitale di quest'ultima a favore di Tizio, il quale diventerà socio unico della società scindenda. Nel dettaglio, il compendio oggetto di scissione risultava costituito da un complesso di immobili, rapporti contrattuali e disponibilità liquide - già presenti tra le attività della scindenda - afferenti il ramo d'azienda oggetto di scissione.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rammentato – in linea con le sue precedenti posizioni – che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che (i) la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, (ii) nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi estranei ad un contesto imprenditoriale (iii) dalla società post scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia), ha quindi ribadito che un’operazione di riorganizzazione è legittima quando “le finalità perseguite attraverso la scissione” muovono “da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci”.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, avendo appurato che l’operazione di scissione così come rappresentata non determina “vantaggi fiscali in contrasto con la ratio di alcuna norma o principio dell’ordinamento” nonché l’assenza di una volontà da parte dei soci di “distogliere il compendio immobiliare nonché i relativi contratti e le licenze commerciali e le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall'attività d'impresa”, ha concluso per ritenere che “l'operazione di scissione parziale e non proporzionale risulta fisiologica consentendo la separazione dell'attività caratteristica della Società da quella di gestione immobiliare, in conformità alle diverse prospettive imprenditoriali che i Fratelli intendono perseguire”.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, che si inserisce in un filone di altre pronunce di prassi che hanno ammesso la non elusività di operazioni di scissione parziale e non proporzionale (da ultimo, la recente risposta ad interpello n. 496 del 2022), appare senza dubbio condivisibile.

Da sottolineare, poi, la conferma fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito alla non necessità di indagare sugli ulteriori elementi costitutivi dell’abuso del diritto, ossia sull’assenza di sostanza economica e sull’essenzialità del vantaggio indebito, allorquando sia già constatata l’assenza di indebito risparmio d’imposta.

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